Notizie utili
Veicoli atipici
Il codice della strada prevede che i veicoli atipici devono sostenere il collaudo ogni anno.
Quali sono i veicoli atipici?
I veicoli considerati atipici,
sono quelli con particolari caratteristiche indicate nel libretto di circolazione. Essi non rispondono in tutto o in parte alle specifiche tecniche necessarie al momento della loro immatricolazione e quindi sono
soggetti a normative speciali.
Gira la voce nel nostro settore, che i veicoli iscritti nei registri dell’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) sono da considerarsi atipici. Ciò è riportato tra l’altro anche sul sito dell’A.S.I. stesso. Ritengo che tale attribuzione generalizzata non sia corretta. Vediamo per quale motivo.
I certificati rilasciati dall’A.S.I. sono quattro e sono i seguenti:
- Il certificato di storicità
- Il certificato di identità
- Il certificato FIVA
- Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche.
Sul sito dell’A.S.I. (www.asifed.it - attività - ASI INFO POINT - certificati) potete trovare la descrizione dettagliata di questi certificati. In pratica però cerchiamo di semplificare citando solo lo scopo per cui vengono emessi.
Il certificato di storicità certifica che il veicolo è di interesse storico semplicemente per l’età che ha. Per ottenerlo è richiesto che il veicolo abbia conservato determinate caratteristiche minime. Questo certificato non ha nessuna influenza sullo stato di immatricolazione del veicolo.
Il certificato di identità invece certifica le condizioni di originalità che il veicolo possiede, o per conservazione o per restauro. Il veicolo deve trovarsi nello stesso stato in cui ha lasciato a suo tempo la fabbrica. Anche questo certificato non ha nessuna influenza sullo stato di immatricolazione del veicolo.
Il certificato FIVA certifica l’età e le condizioni del veicolo ed è necessario per poter partecipare a gare e manifestazioni a calendario A.S.I. ed all’estero. Anche questo certificato non ha effetti sulla immatricolazione.
Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche è necessario per la immatricolazione o la reimmatricolazione di un veicolo che al momento della sua immatricolazione non ha parte o tutti i requisiti richiesti per un veicolo nuovo. In poche parole detto certificato sostituisce il certificato di origine e permette l’applicazione di normative di eccezione che consentono l'immatricolazione. Pertanto
questo certificato, e solo questo, ha effetti sulla immatricolazione o reimmatricolazione di un veicolo, in quanto costituisce la base esclusiva. Solo i veicoli, nei quali documenti è riportato la emissione di questo certificato, possono essere considerati "atipici", con tutte le conseguenze del caso.
Il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche
è l’unico documento che interessa gli Uffici della Motorizzazione, in quanto produce gli effetti giuridici-normativi sui quali si basa la immatricolazione e quindi è necessario la citazione sulla carta di circolazione.
Infatti, la circolare n. 4437/M360 del 26 novembre 2003 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statici, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre (vedasi allegato), al punto 3, prevede che ciò sia annotato sulla carta di circolazione.
Gli altri tre certificati non producono, a livello di normativa, nessun effetto degno o necessario di essere citato sui documenti del veicolo e pertanto non sono e non possono essere considerati dagli uffici amministrativi. Pertanto ne consegue che, a livello di normativa, questi certificati non sono atti a far considerare un veicolo atipico.
C’e di più, se vengono revocati questi tre certificati, per qualsiasi motivo, non viene a cadere automaticamente la immatricolazione. Se invece se viene a cadere la iscrizione del certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche, automaticamente viene a cadere anche la immatricolazione concessa con regolamenti di eccezione.
Quanto sopra si basa anche su una esperienza personale. Quando nel lontano 1990 ho ottenuto per la mia vettura la „Targa oro“ (che allora era il corrispondente del certificato di identità), mi sono recato agli uffici della motorizzazione per far annotare detto certificato sui documenti di circolazione. Ciò nella speranza di aver il riconoscimento ufficiale, utile nel caso malaugurato di un sinistro. Svariati funzionari degli uffici preposti mi hanno fatto capire che questo certificato a loro non interessa e che non produce effetti giuridici-normativi. La mia vettura, che da quasi 50 anni ha la stessa targa, non è mai stato cancellato dal P.R.A. e quindi non è un veicolo atipico. Questo varrebbe anche se la mia vettura avesse cambiato la targa per cambio di provincia, deterioramento, smarrimento o furto, in quanto questo non avrebbe prodotto interruzione di immatricolazione.
Troverete sotto allegato anche l’art. 60 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e artt. 214 e 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione), che fanno riferimento ai „Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico“. I nostri veicoli d’epoca, pur certificati dall’A.S.I., ma privi della relativa annotazione sui documenti di circolazione,
non sono considerati da questi articoli di legge.
Allegati
Circolare n. 4437/M360 del 26 novembre 2003 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (62 kb)
Art. 60 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) (22 kb)
Artt. 214 e 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione) (14 kb)